Adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichita' dello Stato
Art. 4
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla nomina dei vincitori previa approvazione delle graduatorie man mano che queste sono comunicate dalle commissioni.
Testo vigente dal 10 giugno 1975
