Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge e' attuato mediante progetti organici eventualmente articolati in sottoprogetti. I progetti esecutivi sono presentati dai competenti organi centrali o periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e, tramite questi, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati, secondo le modalita', i tempi e le procedure fissate nel decreto ministeriale di approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. I progetti prevederanno la utilizzazione dei beni e dei risultati documentali e scientifici derivati dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e previa istruttoria da parte dei competenti istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, approva nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal programma per ciascuna finalita' i progetti ritenuti rispondenti alle finalita' medesime. L'elenco dei progetti approvati e' inviato alle competenti commissioni parlamentari.

Testo vigente dal 26 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-19;84~art2 · fonte su Normattiva