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All'onere per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 780 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;188~art2 · fonte su Normattiva