Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il Ministro del tesoro e' autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con l'utilizzazione, anche in deroga all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, del fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, la cui disponibilita' e' incrementata, per l'anno 1977, di lire 2.500 milioni.
Testo vigente dal 24 luglio 1978
