Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge e col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. A decorrere dall'anno finanziario 1978, e' soppresso il fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-22;385~art5 · fonte su Normattiva