Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, e' elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973. A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sara' annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessita' finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270
1con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270 ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503; articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503; articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
Testo vigente dal 24 dicembre 1996
