Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'indennita' di servizio penitenziario, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, e' stabilita, per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde annue, a decorrere dal 1 luglio 1959: Celibi Coniugati Ispettore generale.......................... L. 156.000 228.000 Direttore capo.............................. " 144.000 216.000 Direttore superiore......................... " 132.000 204.000 Direttore................................... " 120.000 192.000 Vice direttore.............................. " 102.000 180.000 Vice direttore aggiunto..................... " 84.000 168.000 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 aprile 1962, n. 177
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 19 aprile 1962, n. 177 ha disposto (con l'art. 5) che "L'indennita' di servizio penitenziario prevista dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1960, n. 660, e' stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 1962, nelle seguenti misure lorde annue: Celibi Coniugati Ispettore generale......... L. 500.000 L. 620.000 direttore capo............. L. 400.000 L. 480.000 direttore superiore........ L. 300.000 L. 380.000 direttore.................. L. 250.000 L. 320.000 vice direttore............. L. 225.000 L. 270.000 vice direttore aggiunto.... L. 200.000 L. 230.000
Testo in vigore dal 18 maggio 1962 al 16 dicembre 2010
