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All'onere di lire 41.028.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1959-60, con la riduzione di eguale somma dello stanziamento del capitolo 71 ("spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia") dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il suddetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
