L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142".

Testo vigente dal 14 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-03;240~art1 · fonte su Normattiva