L'articolo 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 132. - 1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennita' di missione, determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a L. 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste".

Testo vigente dal 17 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14~art5 · fonte su Normattiva