L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente: "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire quaranta per ogni chilometro e in ogni caso non inferiore a lire trecento. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349".

Testo vigente dal 1 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-12;322~art9 · fonte su Normattiva