La misura delle pensioni gia' corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura e' elevata a lire 520 mila annue.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art9 · fonte su Normattiva