Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:

  • a)con un contributo personale annuo che e' fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e puo' essere modificato in relazione alle necessita' finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo puo' essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalita' ritenute opportune;
  • b)con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art20 · fonte su Normattiva