La pensione ai superstiti del pensionato e' corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato. La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prime del pensionamento e' corrisposta ai familiari di cui a comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione. L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate su conto individuale dell'iscritto. Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore lire 650.000 annue, esso e' integrato si no a tale importo dalle rispettive Casse.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art8 · fonte su Normattiva