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Le navi di qualsiasi bandiera non iscritte in patente di vettore che ottengano, in via eccezionale e transitoria, una licenza dal Ministero degli affari esteri a compiere singoli viaggi transoceanici di andata e ritorno in servizio di emigrazione, sono soggette di volta in volta al pagamento della tassa di L. 2 per ogni tonnellata di stazza netta. Per i viaggi di ritorno le navi nelle condizioni di cui sopra non sono tenute a munirsi della licenza consolare di cui all'art. 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, mentre sono soggette al pagamento della tassa di cui al comma secondo dell'art. 26 del testo unico succitato, modificato con la presente legge.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-24;995~art2 · fonte del testo