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Nella prima applicazione della presente legge la Confederazione fascista dei commercianti e' autorizzata a sostituirsi ai depositanti, nel versamento del supplemento delle cauzioni gia' costituite presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e disposizioni successive sino alla concorrenza prevista dall'art. 1. della presente legge.

Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art4 · fonte del testo