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[1]I ruoli speciali di recupero di cui all'articolo precedente saranno formati ripartendo in nove rate bimestrali la somma occorsa per l'acquisto dei titoli rappresentanti il supplemento di cauzione da ciascuno dovuto e per il pagamento dei diritti di bollo e di registro inerenti alla costituzione del deposito supplementare, maggiorata delle spese accessorie e dei relativi interessi 5 per cento decorrenti dalla data di acquisto dei titoli stessi fino alle scadenze delle singole rate bimestrali.
[2]I singoli depositanti potranno versare anticipatamente alla Confederazione fascista dei commercianti in unica soluzione la spesa occorsa per la costituzione del supplemento di cauzione. Il depositante che avra' liberato interamente il suo debito entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, non sara' compreso nel ruolo speciale di recupero.
[3]Sono esclusi dalla integrazione i depositi peri quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata disposta la restituzione, ancorche' i relativi ordinativi non siano stati ancora eseguiti.
Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
