Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti da concordare fra le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Isernia, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attivita' e passivita'. L'accordo fra le suddette amministrazioni e' effettuato dai commissari che il Ministro per l'interno provvede a nominare con proprio decreto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rispettivamente per l'amministrazione provinciale di Campobasso, dichiarata contestualmente sciolta, e per l'amministrazione provinciale di Isernia. Le elezioni dei consigli provinciali di Campobasso e di Isernia saranno indette in ogni caso entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei commissari suddetti.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-02;20~art4 · fonte su Normattiva