Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-02;20~art5 · fonte su Normattiva