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Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono cosi' modificati: "A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

  • 1)pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
  • 2)pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita': lire 220 mila mensili;
  • 3)pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' e di invalidita': lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di eta' conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila".

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art1 · fonte su Normattiva