Art. 225 c.c. — Scioglimento della comunione
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 191
Scioglimento della comunione. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la…
Art. 175
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Art. 1111 — Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti puo' sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorita' giudiziaria puo' stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento puo' pregiudicare gli interessi degli altri. Il…
Art. 152
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Art. 177 — Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo…
Art. 153
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Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine all'art. 227 era stato proposto che si parlasse di rinunzia ai beni in comunione, anzichè di rinunzia alla comunione. Non è però sembrata accettabile la nuova formula, perchè nell'ipotesi qui considerata la comunione è già sciolta e si tratta di una rinunzia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. Si è Mantenuto quindi il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice. È stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 222. Si è ritenuto inopportuno l'emendamento, perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che la moglie è normalmente estranea all'amministrazione e, nei casi previsti dall'art. 222, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni. Della filiazione. DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA. Dello stato di figlio legittimo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 135
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art225 · fonte su Normattiva