Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e' sostituito dal seguente: "Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle sottoindicate autorita' giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione. La misura del contributo e' la seguente:

  • 1)davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;
  • 2)davanti alle preture: lire 1000;
  • 3)davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado: lire 2000;
  • 4)davanti alle corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello: lire 4000;
  • 5)davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6000". Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non solo ripetibili dai clienti.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art11 · fonte su Normattiva