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L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e' sostituito dal seguente: "Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense".

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art2 · fonte su Normattiva