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All'onere di lire 1.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si fara' fronte con riduzione di pari importo del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;356~art2 · fonte del testo