Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1957 al 21 dicembre 1961. 162 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: L'art. 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di eta' e risulti altresi' che il reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 3000 mila annue, e' concesso un assegno di previdenza non riversibile ne' sequestrabile di annue lire 144 mila. Tale assegno puo' essere congruamente ridotto sino alla meta' nei casi di minor bisogno. Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermita', che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella A. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente, per il periodo corrispondente".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1961, N. 1240

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art1 · fonte del testo