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L'art. 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di eta' e risulti altresi' che il reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 3000 mila annue, e' concesso un assegno di previdenza non riversibile ne' sequestrabile di annue lire 144 mila. Tale assegno puo' essere congruamente ridotto sino alla meta' nei casi di minor bisogno. Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermita', che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella A. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente, per il periodo corrispondente".
Testo in vigore dal 1 agosto 1957 al 21 dicembre 1961
