Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, e' ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 novembre 1961, n. 1240
1La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge."
Testo vigente dal 21 dicembre 1961
