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Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, e' ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.

Testo in vigore dal 1 agosto 1957 al 21 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art6 · fonte del testo