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Alla vedova ed agli orfani che conseguano ed abbiano conseguito il trattamento di riversibilita' di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso un assegno di lira 142.000 annue, sostitutivo dell'assegno speciale temporaneo e dell'assegno supplementare, soppressi dal successivo articolo 6. Tale assegno e' aumentato progressivamente come in appresso: L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962; L. 24.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 36.000 annue dal 1° luglio 1963.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1962 al 30 maggio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;12~art4 · fonte su Normattiva