Art. 314/17 c.c. — Cessazione dello stato di adottabilità
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71 su Normattiva
3 versioni dal 1967
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - CESSAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DEFINITIVA DI ADOZIONE ORDINARIA - PREVALENZA ACCORDATA AD UN PROVVEDIMENTO CHE OFFRE GARANZIE INFERIORI AGLI INTERESSI DEL MINORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA (ANCHE QUANDO L'ADOZIONE ORDINARIA E' PRONUNCIATA DA GIUDICE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE PER L'ADOZIONE SPECIALE).
La prevalenza accordata dalla legge al provvedimento di adozione ordinaria rispetto al decreto che dichiara lo stato di adottabilita`, nel senso che il primo (secondo l'interpretazione della Cassazione) determina automaticamente la caducazione dello stato di adottabilita`, non e` conforme ai principi costituzionali, nel caso in cui siano diversi il giudice chiamato a pronunciare sull'adozione ordinaria e quello competente a conoscere sull'adozione speciale e, prima ancora, sullo stato di adottabilita`: il decreto sullo stato di adottabilita`, infatti, conclude motivatamente una serie procedimentale complessa, ed e` suscettibile di impugnazione e di revoca, mentre il procedimento di adozione ordinaria (il cui decreto conclusivo non deve essere motivato) offre minori garanzie agli interessi del minore; tale prevalenza, inoltre, non assicura un trattamento ragionevolmente eguale di tutti i minori in stato di abbandono e, infine, favorendo indirettamente la conclusione di vicende iniziate in chiara elusione delle norme sull'adozione speciale, puo` incentivare quel "mercato dei bambini" cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e legislativa, ma il comune sentire dei cittadini. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 30, primo e secondo comma, Cost., l'art. 314/17, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria e` pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilita` cessa per adozione ordinaria.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 20
Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.…
Art. 314/18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
Art. 21
Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15. La revoca e' pronunciata dal tribunale per…
Art. 314/3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
Art. 97 — Provvedimenti adottabili dal magistrato
… all'udienza. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del …
Art. 314/4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-17 · fonte su Normattiva