Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734
Parimenti puo' disporre a favore dei funzionari o impiegati di pubblica sicurezza ed agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bollo e valori bollati e dei furti in danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari e per l'accertamento delle contravvenzioni in materia di tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale e nelle leggi relative alle tasse sugli affari. Questi premi sono versati ai fondi massa ed opere ed enti di previdenza ed assistenza del personale di cui trattasi. All'onere derivante dall'applicazione delle suindicate disposizioni si provvedera' con lo stanziamento del capitolo 153 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.
Testo vigente dal 25 novembre 1973
