[1]Organi competenti all'accertamento delle violazioni (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente sezione, anche se costituenti reato, e' demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 153, 154, 156, ai funzionari dell'Agenzia delle entrate all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a qualsiasi funzionario e impiegato addetto agli uffici stessi. 2. I soggetti indicati nell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati a esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al comma 1 e agli ufficiali e agenti della polizia tributaria. 3. L'obbligo di cui al comma 2 non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli. 4. I notai sono tenuti in ogni caso a esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, a eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
