Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 255 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di cui all'articolo 1524 del Codice civile nonche' quelle relative alla trascrizioni del privilegio di cui al successivo articolo 2762, sono soggette ad una speciale imposta fissa di bollo nella misura seguente: quando il prezzo supera lire 50.000 e non 250.000 lire 1.000; quando il prezzo supera lire 250.000 e non 500.000 lire 2.000; quando il prezzo supera lire 500.000 e non 1.000.000 lire 3.000; quando il prezzo supera lire 1.000.000 e non 5.000.000 lire 5.000; quando il prezzo supera lire 5.000.000 e non 10.000.000 lire 10.000; quando il prezzo supera lire 10.000.000 e non 50.000.000 lire 20.000; quando il prezzo supera lire 50.000.000 lire 25.000. Quando il patto di riservato dominio e' stipulato in un contratto di acquisto di macchine al cui finanziamento si provvede con un contributo da parte dello Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Istituto finanziatore da parte dello Stato medesimo, l'imposta fissa di bollo prevista dal comma precedente non e' dovuta. L'imposta e' assolta mediante marche da bollo per cambiali apposte ed annullate a cura del cancelliere sul duplo della nota da custodirsi in archivio ed e' dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della nota. E' in facolta' del Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il modo di pagamento dell'impostiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1296~art3 · fonte del testo