Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1956 al 25 novembre 1973. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La misura dell'indennita' di custodia, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'art. 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e' elevata a lire 18.000 annue per i magazzini classificati di 1ª classe e a lire 12.000 annue per i magazzini classificati di 2ª classe. Il compenso previsto dal terzo comma dell'art. 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, per gli ufficiali idraulici che siano consegnatari di due o piu' magazzini, e' elevata a lire 3000 annue per ciascun magazzino, oltre l'indennita' che loro compete per il magazzino di cui sono consegnatari titolari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1330~art1 · fonte del testo