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La misura dell'indennita' di custodia, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'art. 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e' elevata a lire 18.000 annue per i magazzini classificati di 1ª classe e a lire 12.000 annue per i magazzini classificati di 2ª classe. Il compenso previsto dal terzo comma dell'art. 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, per gli ufficiali idraulici che siano consegnatari di due o piu' magazzini, e' elevata a lire 3000 annue per ciascun magazzino, oltre l'indennita' che loro compete per il magazzino di cui sono consegnatari titolari.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1956 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1330~art1 · fonte del testo