Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sara' presa a base del calcolo della nuova pensione quella liquidazione da cui risulti il trattamento piu' favorevole. La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923, anziche' quella spettante alla data di effettiva cessazione.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art11 · fonte del testo