A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facolta' prevista dall'art. 24, primo comma, lettera a) e b) del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e hanno maturato o matureranno il diritto a pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, spetta, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge o dalla data di decorrenza della pensione se successiva, la pensione base calcolata a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, rivalutata secondo la tabella prevista dal precedente art. 6, qualora l'importo cosi' ottenuto risulti piu' favorevole di quello calcolato con le norme di cui all'art 4 della presente legge.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-25;329~art7 · fonte del testo