Per le pensioni eccezionali del personale delle Ferrovie dello Stato, dirette e di riversibilita', la durata del servizio utile da prendersi a base per la liquidazione della nuova pensione deve essere calcolata con le norme di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373. Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di riversibilita' derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, la rendita riversibile, di cui al primo comma dell'art. 9 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sara' quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sara' calcolata sulla eta' dell'agente alla data di esonero. Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attivita' di servizio, le rendite da dedursi per il secondo comma dell'art. 9 del citato regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione, o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'eta' che egli aveva alla data di morte dell'agente.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art15 · fonte del testo