Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidita' e vecchiaia spettante alla data del 1 novembre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 giugno 1947, la proporzione stabilita dall'art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art13 · fonte del testo