La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua: 1° prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paglie o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data del 1 novembre 1948, considerati aumentati ai sensi del precedente art. 3; 2° applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermita' e il grado di inabilita' a suo tempo accertati. Se pero' la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova, pensione privilegiata sara' desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione; 3° attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331. Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente art. 5. Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidita' e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art9 · fonte del testo