Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, spettanti agli impiegati, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 giugno 1957, sono riliquidati, con effetto dalla predetta data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli da 2 a 6 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 ed osservando i criteri stabiliti dal sopra citato decreto n. 20. Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1958, sono nuovamente liquidati, con effetto da quest'ultima data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli 2, 3 e 4 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla predetta data del 1 luglio 1958, nonche' i precedenti articoli 5 e 6, ed osservando i criteri stabiliti dal decreto n. 20 sopra citato.

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;734~art8 · fonte del testo