A decorrere dal 1 luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra. Dalla data di cui al comma 1 e' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

Testo vigente dal 3 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-01-29;13~art2 · fonte su Normattiva