Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonche' i commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656. L'indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' attribuita a decorrere dal 1 luglio 1986 ai grandi invalidi per servizio.

Testo vigente dal 3 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-01-29;13~art3 · fonte su Normattiva