Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
Art. 7 — Grandi invalidi per servizio
Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermita' ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.
Testo vigente dal 31 gennaio 1980
