Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermita' ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.

Testo vigente dal 31 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;9~art7 · fonte su Normattiva