[1]Articolo IX Entrata in vigore
[2]1. Il presente protocollo entra in vigore tra le parti contraenti che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione:
- a)il 23 giugno 1979 per tutte le disposizioni diverse da quelle contenute nell'articolo II della convenzione e nell'articolo III del protocollo, e
- b)il 1 luglio 1979 per l'articolo II della convenzione e l'articolo III del protocollo, sempreche' tutte le parti contraenti indicate al paragrafo 1 dell'articolo V del presente protocollo abbiano depositato tali strumenti o una dichiarazione d'applicazione provvisoria non oltre il 22 giugno 1979 e sempreche' sia in vigore il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971. Il presente protocollo entra in vigore, per ogni altra parte contraente che depositi dopo l'entrata in vigore del protocollo uno strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o di adesione, alla data di detto deposito. 2. Se il presente protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti che avranno depositato non oltre il 23 giugno 1979 gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra le parti contraenti che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria a condizione che sia in vigore il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione del commercio sul grano del 1971, oppure potranno prendere qualsiasi altra misura che, a loro parere, la situazione richieda.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
