[1]Articolo VIII Applicazione provvisoria

[2]Ogni parte contraente di cui all'articolo V del presente protocollo puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del protocollo stesso, purche' depositi anche una dichiarazione d'applicazione provvisoria del protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971. Ogni altra parte contraente la cui richiesta di adesione sia stata approvata puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria, purche' depositi anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971, a meno che non sia gia' parte contraente del suddetto protocollo o non abbia gia' depositato una dichiarazione d'applicazione provvisoria del medesimo. Ogni parte contraente che depositi una tale dichiarazione applicail presente protocollo provvisoriamente ed e' ritenuta provvisoriamente parte contraente del protocollo stesso.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;305~protocollo-artviii · fonte su Normattiva