Art. 9 (Protocollo) — Entrata in vigore
1. Il presente potere entrera' in vigore il 1 luglio 1983 se, entro il 30 giugno 1983, dei governi rappresentanti i membri esportatori che detengono almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti i membri importatori che detengono almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B o che avrebbero detenuto tali percentuali rispettive di voti il 30 giugno 1983 se fossero stati parti contraenti della convenzione a tale data avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria in conformita' degli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo. 2. Se il presente protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazione di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
