[1]Articolo V

[2]Il testo che segue e' aggiunto come Articolo 3 bis della Convenzione:

[3]"Articolo 3 bis

[4]Qualora uno Stato contraente, nell'esercizio della propria competenza giurisdizionale ai sensi dell'Articolo 3, abbia ricevuto notifica o in altro modo venga a conoscenza che uno o piu' Stati contraenti abbiano in corso indagini o abbiano promosso una accusa o un procedimento giudiziario in relazione alle stesse infrazioni o agli stessi atti, tale Stato contraente consultera', ove opportuno, tali altri Stati contraenti al fine di coordinare le rispettive azioni. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi per gli Stati contraenti derivanti dall'applicazione dall'Articolo 13."

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artv · fonte su Normattiva