Art. 10 — Denuncia
1. Ogni Stato ha la facolta' di denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento dopo lo scadere di un termine di cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo e' entrato in vigore nei confronti di detto Stato. 2. Ogni denuncia del presente Protocollo si effettua mediante notificazione inviata al Direttore Generale. Essa produce i suoi effetti un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ha ricevuto la notificazione. 3. La denuncia del presente Protocollo da parte di uno Stato contraente non lo esime dalle obbligazioni che derivano dal presente Protocollo per quanto riguarda i disegni o modelli industriali la cui data di deposito internazionale e' anteriore alla data in cui la denuncia diviene effettiva.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
