Art. 9 — Entrata in vigore
1. Con riserva dell'articolo 11, primo comma, il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due Stati vincolati dall'Atto del 1934 e di due Stati non vincolati dall'Atto del 1934; tuttavia, nessun deposito internazionale di disegno o modello industriale puo' essere effettuato in virtu' del presente Protocollo prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 4. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore, nei confronti di ogni Stato diverso da quelli i cui strumenti provocano Ventrale in vigore del presente Protocollo in virtu' del primo comma, un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
